Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani

730 Spese Sanitarie FAQ

Le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria relativi all’anno 2016 ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

Chi è tenuto all’invio dei dati

Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (quali, a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:

  • dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • dagli iscritti agli albi professionali degli:
    • psicologi
    • infermieri
    • ostetriche ed ostetrici
    • medici veterinari
    • tecnici sanitari di radiologia medica.

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..), hanno l’obbligo dell’invio dei dati ai sensi del DM 2 agosto 2016?

Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario, hanno obbligo di comunicare i dati?

Le strutture da lei citate non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale (stessa risposta della Faq Con quale modalità invia lo studio associato di medici? )

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario, qualora fossero obbligate alla trasmissione dei dati, quale procedura devono seguire per la richieste delle credenziali?

Non hanno obbligo di invio

Ottici e parafarmacie (registrati con propria Partita IVA presso l’elenco del Min. salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa (ad esempio quella dell’ipermercato o supermercato), hanno l’obbligo di invio dei dati?

Considerato che la norma pone l’obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all’invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della salute.

Qualora un supermercato o ipermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, è chiamato anch’esso all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per vendite di prodotti potenzialmente detraibili (es. apparecchi aerosol o pannoloni)?

Il supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, non è tenuto all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, né ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016.

Quali dati inviare?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Dove si reperiscono i dati da inserire nella sezione Proprietario del file xml per l’invio del web service asincrono?

Se si tratta di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) i campi della sezione Proprietario si devono compilare nel seguente modo:

  • codiceRegione: non impostato
  • codiceAsl: non impostato
  • codiceSSA: non impostato
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale della persona fisica

Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione Proprietario del file Xml va compilata con l'informazione Codice Proprietario, reperibile accedendo al sito www.sistemats.it, nella sua Area Riservata, e selezionando il link "Profilo utente" e poi "Stampa pincode".

Selezionando l'icona del documento pdf viene visualizzato, tra l'altro, il Codice Proprietario:

Esempio di CODICE PROPRIETARIO:xxx-yyy-zzzzzz

  • codiceRegione: xxx
  • codiceAsl: yyy
  • codiceSSA: zzzzzz
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante)

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?

Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate. Negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:

“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.

Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?

Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
Per approfondimenti si veda il documento: Fatture con Pagamento anno successivo

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

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