La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una importante delibera in materia di radioprotezione del paziente, in ottemperanza all’art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101.
Per il triennio 2020-2022 “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, (omissis) e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Il professionista sanitario è tenuto a precisare, attraverso la piattaforma del CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.
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La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri (8 crediti formativi)
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Sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro (12 crediti formativi)